BORSA DI STUDIO «E. PASQUINI»

In seguito alla scomparsa dell'illustre preside prof. Emilio Pasquini, gli insegnanti della Scuola Media Statale «G. Carducci» di Lucca decisero, con approvazione del Consiglio di Amministrazione del 28.1.1962, in base al Decreto Prefettizio del 28.11.1962 di istituire la Borsa di Studio «E. Pasquini» da assegnare ad un alunno di prima, seconda e terza media, che avessero però riportato un buon profitto generale, con particolare riguardo all'Italiano. Lo Statuto della Borsa ha subito varie modifiche nel corso degli anni fino a quello odierno di cui si riporta il testo. Il fondo iniziale di Lire 1.100.000 è stato più volte integrato da interventi del Consiglio di Istituto e, recentemente, da una consistente donazione da parte di una Insegnante in occasione del suo pensionamento.

STATUTO

 

Art. 1

Per onorare la memoria del prof. Emilio Pasquini, preside della Scuola Media «G. Carducci» di Lucca, deceduto il 12.7.1959, sono istituite tre borse di studio intitolate al suo nome, da assegnarsi a tre alunni che abbiano frequentato rispettivamente la 1a, 2a e 3a classe, ai quali in sede di valutazione finale sia stato riconosciuto un ottimo livello globale di maturazione e di sviluppo della personalità e le cui condizioni familiari non siano agiate.

Art. 2

Il capitale raccolto dal Comitato a suo tempo costituito e ammontante a Lire 1.100.000 (unmilionecentomila) ed elevato successivamente a Lire 2.000.000 (duemilioni), viene ulteriormente elevato a Lire 5.000.000 (cinquemilioni).

Art. 3

La gestione della fondazione è affidata con separata contabilità al Consiglio d'Istituto, il quale potrà adoperarsi per aumentare il capitale, le cui rendite non possono essere destinate a fini diversi da quelli previsti dal presente statuto.

Art. 4

Le rendite relative alla quota di Lire 2.000.000 (duemilioni) del suddetto capitale saranno suddivise in due parti uguali che costituiranno le due borse di studio da assegnarsi una ad un alunno delle prime classi, una ad un alunno delle seconde. Le rendite del suddetto capitale relative alla rimanente quota di Lire 3.000.000 (tremilioni) costituiranno la borsa di studio da assegnarsi ad un alunno delle terze classi.

Art. 5

Le borse di studio saranno assegnate dal Consiglio di Istituto, con apposita delibera, agli alunni non ripetenti segnalati dai rispettivi Consigli di Classe che abbiano ottenuto nello scrutinio finale una valutazione ampiamente positiva in tutte le discipline, e in particolare nella lingua italiana. Per gli alunni della terza classe oltre alle suddette valutazioni, sarà considerato il giudizio sintetico conseguito agli esami di licenza.

Art. 6

Il consiglio di Istituto ricevute le segnalazioni dei Consigli di Classe deve provvedere all'accertamento delle condizioni di famiglia degli alunni candidati al premio.

Art. 7

Nell'eventualità che nessun alunno risulti in possesso dei requisiti necessari per l'assegnazione delle borse di studio, l'intero loro ammontare sarà distribuito tra gli alunni meritevoli a giudizio del Consiglio d'Istituto con apposita motivata delibera.

Art. 8

In caso di soppressione, trasformazione o sostituzione della scuola media, il capitale e le relative borse seguiranno le sorti della scuola, ma, restando sempre ad amministrazione separata, conserveranno il nome e gli scopi e per nessuna ragione potranno essere trasferite a scuole di altra località che non sia Lucca.

Statuto Borsa Emilio Pasquini.pdf