Organi collegiali
Gli OOCC nascono nel 1974 con vari decreti legge ( DECRETI DELEGATI) che per la prima volta istituiscono degli organismi misti tra genitori, studenti, docenti, personale non docente, con compiti di indirizzo e di governo della scuola. Non erano previsti solo nella dimensione della scuola, ma anche di territorio e di provincia. (Consigli di Distretto e Consigli Provinciali).
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.
Rappresentanza
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.
Composizione
Collegio Docenti non è elettivo, è formato da tutti i docenti in servizio nel momento della sua attività (docenti di ruolo e a tempo determinato) ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. E’ organo professionale fondamentale per le decisioni di carattere educativo-didattico e di programmazione, valutazione dell’attività di insegnamento.
Consiglio di intersezione- interclasse e classe (art. 5 D.L. 297/94)
Consiglio di intersezione: nella Scuola dell’infanzia tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di interclasse nella Scuola primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di classe nella Scuola secondaria di 1° grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio d'Istituto e Giunta esecutiva
(art. 9 D.L. 297/94)
Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito da 19 componenti:
- 8 rappresentanti del personale docente,
- 2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
- 8 dei genitori degli alunni,
- il dirigente scolastico.
Il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa.
Assemblea dei genitori (art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994)
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.
Il Comitato dei Genitori, non è un Organo Collegiale, ma è riconosciuto dalla legge e si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione. La costituzione del Comitato è facoltativa ed è sancita dall'art. 15 comma 2 del D.lgs. 297/94 - Testo Unico ("i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di interclasse possono esprimere un comitato dei genitori del circolo e dell'istituto"). È uno spazio democratico che permette la conoscenza reciproca, la discussione, il confronto e soprattutto l’elaborazione proposte da sottoporre all’esame delle altre componenti (Collegio Docenti, Consiglio d’Istituto). Favorisce la possibilità di una partecipazione attiva nel rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno. Può collaborare con la scuola per la realizzazione di eventi / attività / progetti in linea con le finalità del PTOF.
Principali compiti e funzioni
Il Collegio dei Docenti si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.
- definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari;
- formula proposte al D. S. per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C. di I.;
- delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
- valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento;
- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal C. di I., alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto;
- programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili;
- delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.
Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.
Le competenze del consiglio di circolo o di istituto, definite dalle seguenti normative
- art. 10 del D.lgs. 297/1994
- art 33 del D.I. 44/2001
- Legge 107/2015,
riguardano i suddetti aspetti:
approva il PTOF ed il Regolamento di Istituto;
delibera sull’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
approva il Programma Annuale, di norma entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
verifica lo stato di attuazione del Programma entro il 30 giugno;
approva le modifiche al programma annuale;
approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal DS all’esame del Revisori dei Conti;
stabilisce l’entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);
ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal DS entro 30 giorni;
delibera sull’istituzione o compartecipazione a borse di studio;
delibera su contratti pluriennali;
delibera sull’adesione a reti;
delibera sulla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
delibera sull'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34;
delibera in relazione alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, di alcune attività negoziali (esempio contratti di sponsorizzazione e di locazione di immobili, utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; partecipazione a progetti internazionali).
Elegge n. 2 rappresentanti dei genitori e n. 1 docente per il COMITATO per la Valutazione dei docenti (comma 129 107/2015) che costituiscono il suddetto Comitato (insieme a n. 2 docenti scelti dal Collegio e n. 1 membro esterno individuato dall’USR)
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.
Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, abrogato i commi 9, 10, 11 dell’art. 5 del D.lgs. 297/94, la giunta esecutiva NON ha più competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, essendo queste state trasferite all’Organo di Garanzia interno all’Istituto.
Elezioni
I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico. entro il 31 ottobre.
Entro quella data, infatti, il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe- o per ciascuna sezione nella scuola dell’infanzia- l'assemblea dei genitori e, nelle scuole superiori e artistiche, separatamente quella degli studenti. La convocazione viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.
Le procedure operative sono contenute nella O.M. 215/91, artt.21 e 22.
Per il Consiglio di circolo/istituto, sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali.
Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nella C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e integra la precedente normativa.
Il Consiglio di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la Giunta esecutiva.